Si comunica a tutti gli iscritti che in base alla Delibera n. 1 del Consiglio dell’Ordine n. 12 del 08.07.2019
A FAR DATA DAL 01 GENNAIO 2020 NON VERRANNO PIÙ RILASCIATI PARERI DI CONGRUITÀ (OPINAMENTI PARCELLE) SUI COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE, ANCHE SE RICHIESTI NELL’AMBITO DI CONTENZIOSI IN SEDE GIUDIZIARIA, NEI CASI SPECIFICATI NELL’INFORMATIVA SOTTO RIPORTATA
Per tale ragione si rimarca la necessità di conformarsi alle prescrizioni della “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” L. 04.08.2017, n. 124, riportate nell’informativa seguente, al momento dell’accettazione degli incarichi professionali, ricordando che il mancato adempimento, oltre a comportare il mancato rilascio di eventuali pareri di congruità come sopra esposto, potrebbe anche configurare la possibilità di sanzioni disciplinari per la mancata osservanza del Codice Deontologico dell’Ordine.
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Informativa agli iscritti sul
Rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali
da parte dell’Ordine degli Ingegneri di Ferrara
La “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” L. 04.08.2017, n. 124 – che modifica il D.L. 24.01.2012, n. 1 – ha introdotto le seguenti importanti novità:
– art. 1, comma 150: i professionisti devono fornire obbligatoriamente in forma scritta o digitale ai clienti i termini dell’incarico;
– art. 1, comma 152: al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.
Alla luce di quanto sopra e di quanto evidenziato anche nel Codice Deontologico adottato dall’Ordine degli Ingegneri di Ferrara, si riassumono di seguito i doveri dell’Ingegnere al momento dell’affidamento dell’incarico professionale.
L’Ingegnere deve:
pattuire per iscritto il compenso per le prestazioni professionali, comunicando al cliente, obbligatoriamente in forma scritta o digitale – il grado di complessità dell’incarico;
comunicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale;
informare sui titoli professionali posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni;
richiedere un compenso adeguato all’importanza dell’opera indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l’entità della variazione.
Si precisa che la misura del compenso, comprese spese, oneri e contributi, deve essere adeguata all’importanza del lavoro svolto e alla dignità professionale (art. 2233 del Codice Civile) e che l’ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari chiaramente documentati o quando sussistano motivazioni ideali, sociali ed umanitarie.
Alla luce di tali disposizioni, l’Ordine degli Ingegneri di Ferrara, recependo anche le Linee guida del CNI sul funzionamento delle Commissioni pareri e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni, a far data dal 01.01.2020, non accetterà domande e non rilascerà pareri di congruità nei seguenti casi (salvo che la richiesta non provenga direttamente dall’organo giurisdizionale):
per prestazioni professionali svolte dopo il 29/08/2017 (data di entrata in vigore della Legge 124/2017), qualora non esista traccia del preventivo in forma scritta o digitale trasmesso al Committente (ipotesi di violazione di legge, ovvero dell’art. 9, comma 3, del DL n. 1/2012);
per prestazioni professionali svolte prima del 29/08/2017 (e dopo il 24/01/2012), qualora il Professionista dichiari di non aver reso noto il preventivo al Committente, in qualunque forma.
Cordiali saluti.
Il Presidente Ing. Edi Massarenti